Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
Avvocato, Professore Universitario
or Presidente, ho seguito, mio malgrado, questa vicenda del nuovo Governo che ha toccato anche profili di farsa da parte dei Partiti politici, suscitando non poca ilarità.
Mi tengo alle dichiarazioni riportate dalla stampa e da altri mezzi di comunicazione. Siccome non da lei smentite, le ritengo veritiere.
Lei è stato Professore associato di diritto costituzionale e il suo primo studio, cioè la sua tesi di laurea pare riguardasse la funzione di indirizzo politico del Capo dello Stato.
Penso che lei sia ancora attratto dal suo primo studio giovanile, ma quel che rileva è la sua idea della funzione di indirizzo politico, come ora manifestatasi.
Non credo che le sue indicazioni, i requisiti da lei richiesti per i nuovi Ministri (oltre al prossimo Presidente del Consiglio dei Ministri) rientrino nella funzione di indirizzo politico che si estrinseca nella azione di governo in politica interna come in politica estera.
La democrazia parlamentare è cosa ben diversa dalla democrazia presidenziale. Dunque, centrale è il Parlamento che, richiesto della fiducia, valuterà le caratteristiche, le attitudini, gli orientamenti politici dei Ministri e il programma del nuovo Governo.
Il Capo dello Stato conferisce l’incarico alla persona ritenuta più adatta a formare il nuovo governo e in grado di ottenere la maggioranza parlamentare, e la persona incaricata predispone la cosiddetta “lista dei Ministri”.
Come si sa, ciò avviene prima ancora della fiducia o meno da parte del Parlamento. Il Capo dello Stato prende atto e firma i decreti di nomina. Se poi si voglia intendere la funzione di indirizzo politico del Capo dello Stato o, sotto diverso aspetto, pensare ammissibile un “non gradimento” nei confronti di uno o più Ministri da parte del Capo dello Stato, questi potrà pure rifiutare la firma del decreto di nomina in modo formale, ufficiale e motivato.
Il Capo dello Stato è garante della Costituzione, ma non detta l’indirizzo politico del Governo e dunque richiedere preventivamente che i nuovi Ministri, secondo le espressioni oggi correnti, non siano “sovranisti”, siano “europeisti”, siano filo “atlantici” o meno, valutino in un determinato modo l’aggressione militare alla Siria (tanto per fare un esempio), oppure si atteggino in un modo o in un altro nei confronti della cosiddetta moneta unica o nei confronti del presente fenomeno di invasione del territorio dello Stato da parte di genti africane o di altra provenienza, è cosa che appartiene al Parlamento in sede di fiducia, anche per quel che riguarda la politica economica o sociale del Governo della Repubblica.
Come vede, si tratta di problemi ben diversi da quelli relativi alla difficoltà del formarsi di una maggioranza parlamentare.
Ma mi consenta due riflessioni: la prima è che l’ingovernabilità dello Stato per effetto della nuova legge elettorale cosiddetta “Rosatellum”, era cosa prevista da tutti (e anche da molti costituzionalisti) e anche da lei per la sua esperienza politica e per essere lei stato docente di diritto costituzionale. Allora le domando: perché ha promulgato quella legge quando poteva essere rinviata alle Camere per un nuovo esame con suo motivato messaggio?
La seconda riflessione: per quale motivo in presenza della difficoltà di mettere insieme una maggioranza parlamentare, lei ha pensato ad un governo “del Presidente”, “di garanzia”, “tecnico” o secondo una nuova espressione da politichese, “neutrale” e a scadenza prefissata, quando in questo caso si sa bene che un siffatto governo non conseguirebbe il voto parlamentare di fiducia?
Per quale motivo, al contrario, lei non ha pensato essere più coerente affidare l’incarico ad un esponente della coalizione che ha conseguito il maggior numero percentuale del voto popolare? E lei mi insegna, Signor Presidente, che la sovranità è del popolo e non certo della Unione europea, come si vorrebbe attraverso una lettura abnorme dell’art. 11 della Costituzione, mentre una lettura pacata del Trattato di Lisbona del 2007 rende chiaro che si tratta di delega di “competenze di attribuzione” (riducibili o estensibili) e non certo di fantasiose “cessioni” di sovranità.
È noto che qualsiasi governo non voluto dalla volontà popolare, ancorché privo della fiducia parlamentare, si troverebbe a gestire la molto prevedibile fase successiva delle nuove elezioni politiche generali.
Queste mie riflessioni non le sono certamente necessarie nello svolgimento delle sue funzioni perché sono certo che lei saprà esercitarle in aderenza allo spirito e alla lettera della nostra Costituzione, sciogliendo i dubbi ora presenti nell’opinione pubblica.
Inserito da Mario Calibano il 13/05/2018 08:30:45
Caro prof. Sinagra, non ritiene invece che il Capo dello Stato abbia evitato di dare l'incarico al rappresentante della coalizione che ha avuto più voti il 4 marzo per tutelarlo? sapendo dalle consultazioni che non avrebbe ottenuto la maggioranza? Salvini incaricato dal Presidente ma sfiduciato dal Parlamento non potrebbe ora tentare di fare il Governo, ma avrebbe ottenuto la posizione favorevole di guidare il Paese alle inevitabili elezioni. COme lei sa, l'opinione pubblica è un'opinione. Buon lavoro
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